Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto un ricorso presentato da Italian Tobacco Manufacturing e Manifattura Italiana Tabacco, confermando la legittimità del calcolo dell’accisa sulle sigarette in Italia. La decisione conclude una controversia durata sei anni con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nega le richieste di compensazione presentate dai produttori nazionali più piccoli.
Controversia su onere fiscale minimo e concorrenza di mercato
La causa è nata da un’impugnazione amministrativa contro un provvedimento del 13 gennaio 2020 che ha definito il metodo di calcolo dell’Onere Fiscale Minimo (Onere Fiscale Minimo, o OFM) sui prezzi al dettaglio delle sigarette. Le società ricorrenti hanno sostenuto che le regole di calcolo avvantaggiavano gli operatori dominanti—che controllano circa il 90% del mercato—alterando la concorrenza a danno dei produttori più piccoli.
Durante il procedimento, i ricorrenti hanno presentato istanze integrative contestando i successivi provvedimenti amministrativi che rafforzavano il meccanismo di calcolo iniziale.
Accertamenti giudiziali su danni e poteri amministrativi
Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva precedentemente rimesso la questione di costituzionalità delle disposizioni fiscali alla Corte Costituzionale italiana in due occasioni distinte. Entrambe le rimessioni hanno portato la Corte Costituzionale a dichiarare le impugnazioni inammissibili.
A seguito di tali decisioni, i produttori di tabacco hanno chiesto il risarcimento dei danni. Il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta, affermando che l’autorità fiscale ha agito in modo rigoroso nell’ambito del quadro giuridico:
“La legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che, in applicazione del vigente quadro regolatorio, ha determinato l’ammontare degli oneri dovuti senza alcun esercizio di discrezionalità, poiché la presente fattispecie configura l’esercizio di un potere amministrativo vincolato.”
Il tribunale ha chiarito che la responsabilità dello Stato per i danni richiede la prova di una condotta illecita e di un vizio amministrativo. Poiché l’agenzia ha correttamente applicato la normativa vigente e vincolante, non sussiste alcuna base per la compensazione.